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Condizioni Generali di Servizio

Ultimo aggiornamento: 15 marzo 2026

Le presenti Condizioni Generali di Servizio ("Condizioni") disciplinano il rapporto tra Romiltec S.r.l. e il Cliente relativamente alla fornitura dei servizi di sviluppo software in abbonamento. Le Condizioni sono redatte ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano.

1. Definizioni

  • "Romiltec" o "Fornitore": Romiltec S.r.l. - Startup Innovativa, con sede legale in Via Luciano Lama 44, 56012 Calcinaia (PI), P.IVA 02476290503.
  • "Cliente": la persona giuridica o il professionista che sottoscrive un piano di abbonamento ai servizi di Romiltec. I servizi di Romiltec sono rivolti esclusivamente a clienti B2B (business-to-business); non sono destinati a consumatori ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
  • "Servizi": le attività di sviluppo software, consulenza tecnica, integrazione di sistemi, sviluppo di applicazioni web e mobile, e ogni altra attività tecnica descritta nel piano di abbonamento sottoscritto dal Cliente.
  • "Abbonamento": il piano di servizio scelto dal Cliente tra quelli proposti da Romiltec (Sprint, Scale, Enterprise), che definisce il perimetro, il numero di task paralleli e le condizioni economiche della fornitura.
  • "Deliverable": ogni prodotto software, codice sorgente, documentazione tecnica, design o altro materiale realizzato da Romiltec nell'ambito della fornitura dei Servizi.
  • "Informazioni Riservate": qualsiasi informazione, dato, documentazione, know-how, processo, strategia o altro materiale, in qualunque forma, comunicato da una parte all'altra nel contesto della fornitura dei Servizi e che sia designato come riservato o che ragionevolmente debba essere considerato tale.

2. Oggetto e ambito dei Servizi

Romiltec fornisce al Cliente servizi di sviluppo software in modalità di abbonamento mensile, secondo il piano sottoscritto. I Servizi comprendono:

  • Sviluppo backend e frontend
  • Sviluppo applicazioni mobile
  • Progettazione e ottimizzazione database
  • Integrazione di intelligenza artificiale e LLM
  • DevOps e gestione infrastruttura
  • Consulenza tecnica e architetturale

L'ambito specifico dei Servizi è definito di volta in volta mediante task concordati tra le parti. Romiltec si riserva il diritto di determinare le modalità tecniche di esecuzione dei Servizi, nel rispetto degli standard qualitativi concordati.

3. Piani di Abbonamento e Durata

I piani di abbonamento disponibili sono:

Piano Task paralleli Canone mensile
Sprint 2 €5.000/mese
Scale 4 €8.000/mese
Enterprise 8 €20.000/mese

L'abbonamento ha durata mensile e si rinnova tacitamente di mese in mese, salvo disdetta comunicata con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla scadenza del mese in corso, da inviare a [email protected].

Garanzia soddisfatti o rimborsati: entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di attivazione dell'abbonamento, il Cliente ha diritto al rimborso integrale (100%) del canone versato, senza necessità di motivazione.

4. Corrispettivi e Pagamento

Il canone mensile è dovuto anticipatamente all'inizio di ciascun periodo di fatturazione. Romiltec emetterà fattura elettronica in conformità alla normativa fiscale vigente.

In caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), oltre al risarcimento dei costi di recupero.

I prezzi indicati si intendono al netto di IVA, che verrà applicata nella misura di legge.

5. Obblighi del Cliente

Il Cliente si impegna a:

  • Fornire tempestivamente le informazioni, i materiali, gli accessi ai sistemi e il feedback necessari per l'esecuzione dei Servizi
  • Designare un referente aziendale autorizzato a prendere decisioni relative ai Servizi
  • Garantire che le informazioni fornite siano accurate e aggiornate
  • Rispettare i termini di pagamento concordati
  • Non utilizzare i Servizi per finalità illecite o contrarie all'ordine pubblico

Eventuali ritardi nell'adempimento degli obblighi del Cliente che incidano sulla fornitura dei Servizi non potranno essere imputati a Romiltec.

6. Proprietà Intellettuale

6.1 Deliverable personalizzati

I diritti di proprietà intellettuale sui Deliverable sviluppati specificamente per il Cliente nell'ambito dei Servizi sono trasferiti al Cliente al momento del pagamento integrale del corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 2575 e seguenti del Codice Civile. Il trasferimento comprende il codice sorgente, la documentazione tecnica e tutti i materiali accessori.

6.2 Proprietà intellettuale preesistente

Resta in capo a Romiltec la proprietà intellettuale su:

  • Framework, librerie, strumenti e metodologie sviluppati da Romiltec anteriormente o indipendentemente dalla fornitura dei Servizi
  • Componenti di uso generale sviluppati nell'ambito dei Servizi che non contengano informazioni riservate del Cliente

Il Cliente riceve una licenza perpetua, non esclusiva, irrevocabile e gratuita per l'utilizzo di tali componenti limitatamente a quanto necessario per l'utilizzo dei Deliverable.

6.3 Componenti open source

Ove i Deliverable includano componenti software di terze parti rilasciati con licenze open source, tali componenti restano disciplinati dalle rispettive licenze. Romiltec informerà il Cliente circa le licenze open source utilizzate.

7. Riservatezza

Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate le Informazioni Riservate ricevute dall'altra parte e a non divulgarle a terzi senza il previo consenso scritto della parte divulgante, salvo che la divulgazione sia imposta per legge o per ordine dell'autorità giudiziaria.

L'obbligo di riservatezza permarrà per 3 (tre) anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.

Non sono considerate riservate le informazioni che: (a) erano già di pubblico dominio al momento della comunicazione; (b) siano diventate di pubblico dominio senza violazione del presente accordo; (c) erano già legittimamente in possesso della parte ricevente; (d) siano state sviluppate indipendentemente dalla parte ricevente.

8. Trattamento dei Dati Personali

Le parti si conformano al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Qualora nell'esecuzione dei Servizi Romiltec tratti dati personali per conto del Cliente, le parti stipuleranno un accordo di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Data Processing Agreement), che disciplinerà le specifiche modalità di trattamento, le misure di sicurezza e i diritti e obblighi delle parti.

Per le informazioni sul trattamento dei dati personali dei visitatori del Sito, si rimanda alla Privacy Policy.

9. Garanzie e Limitazioni

Romiltec garantisce che i Servizi saranno forniti con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

Romiltec non garantisce che il software sviluppato sia completamente privo di errori o bug, ma si impegna a correggere tempestivamente i difetti segnalati dal Cliente durante il periodo di abbonamento attivo.

Romiltec non sarà responsabile per danni derivanti dall'utilizzo improprio dei Deliverable da parte del Cliente o da modifiche apportate dal Cliente o da terzi senza il consenso di Romiltec.

10. Limitazione di Responsabilità

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1229 del Codice Civile (che vieta l'esclusione o la limitazione di responsabilità per dolo o colpa grave), la responsabilità complessiva di Romiltec per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione del contratto non potrà in ogni caso eccedere l'importo dei corrispettivi effettivamente percepiti da Romiltec nei 12 (dodici) mesi precedenti l'evento che ha dato origine alla responsabilità.

In nessun caso Romiltec sarà responsabile per danni indiretti, incidentali, consequenziali, punitivi o per lucro cessante, perdita di dati, perdita di avviamento commerciale o interruzione dell'attività del Cliente, salvo i casi di dolo o colpa grave.

11. Forza Maggiore

Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile, ivi inclusi a titolo esemplificativo: calamità naturali, pandemie, guerre, embarghi, atti di terrorismo, guasti di infrastrutture di rete o di telecomunicazione, provvedimenti dell'autorità, scioperi.

La parte che invoca la forza maggiore ne darà tempestiva comunicazione all'altra parte. Se l'evento di forza maggiore si protrae per oltre 60 (sessanta) giorni, ciascuna parte avrà facoltà di recedere dal contratto senza alcun obbligo di indennizzo.

12. Risoluzione

12.1 Recesso ordinario

Ciascuna parte può recedere dal contratto con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza del mese in corso, mediante comunicazione scritta a [email protected].

12.2 Risoluzione per inadempimento

Ciascuna parte potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile (diffida ad adempiere), concedendo un termine non inferiore a 15 giorni per l'adempimento, nei seguenti casi:

  • Inadempimento grave degli obblighi contrattuali
  • Violazione degli obblighi di riservatezza
  • Ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni dalla scadenza
  • Violazione della normativa sulla protezione dei dati personali

12.3 Effetti della cessazione

Alla cessazione del contratto per qualsiasi causa:

  • Il Cliente avrà diritto a ricevere tutti i Deliverable completati fino alla data di cessazione
  • Romiltec fornirà ragionevole assistenza per il passaggio ad altro fornitore (transition-out), per un periodo massimo di 30 giorni
  • Le obbligazioni di riservatezza, proprietà intellettuale e protezione dei dati sopravvivranno alla cessazione

13. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al contratto dovranno essere inviate per iscritto (anche via email) ai seguenti indirizzi:

  • Romiltec: [email protected]
  • Cliente: all'indirizzo email comunicato in sede di sottoscrizione del piano

14. Legge Applicabile e Foro Competente

Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione delle presenti Condizioni, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

15. Modifiche alle Condizioni

Romiltec si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni. Le modifiche saranno comunicate al Cliente con un preavviso di almeno 30 giorni. Le modifiche si intenderanno accettate se il Cliente non comunicherà il proprio recesso entro la data di efficacia delle modifiche.

16. Disposizioni Finali

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole delle presenti Condizioni non comporterà l'invalidità delle restanti, che rimarranno pienamente valide ed efficaci (principio di severabilità).

L'omesso o ritardato esercizio di un diritto da parte di una delle parti non costituisce rinuncia a tale diritto.

Le presenti Condizioni, unitamente al piano di abbonamento sottoscritto e agli eventuali allegati, costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono ogni precedente intesa, dichiarazione o accordo, orale o scritto, avente il medesimo oggetto.

17. Clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto, compreso e specificamente approvato le seguenti clausole:

  • Art. 3 - Rinnovo tacito dell'abbonamento
  • Art. 10 - Limitazione di responsabilità
  • Art. 11 - Facoltà di recesso in caso di forza maggiore
  • Art. 12 - Facoltà di recesso
  • Art. 14 - Deroga alla competenza territoriale (Foro di Pisa)
  • Art. 15 - Facoltà di modifica unilaterale delle Condizioni

Nota: in caso di sottoscrizione del contratto, le clausole sopra indicate saranno oggetto di specifica approvazione separata da parte del Cliente, mediante apposita checkbox o firma, in conformità alla normativa vigente.